Art. 1.
(Requisiti soggettivi di accesso).

      1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) residenza in Italia da almeno diciotto mesi;

          b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

          c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 8.000 euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5.

      2. Il reddito sociale è corrisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.
      3. Presso il Ministero del lavoro e della presidenza sociale è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro. L'Ufficio è istituito con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Ai fini dell'erogazione del reddito sociale ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, è istituito il Fondo per il reddito sociale (FRS), finanziato ai sensi dell'articolo 9.

 

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